Art. 8.
(Designazione dei conciliatori).

      1.  I conciliatori, e comunque i soggetti ai quali sono affidati i procedimenti di

 

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composizione consensuale professionale, sono in ogni caso tenuti a facilitare la negoziazione fra le parti. Essi sono scelti, ove possibile, di comune accordo dalle parti interessate alla procedura ovvero, in caso di impossibilità di accordo tra le parti, per designazione automatica a rotazione tra gli iscritti negli appositi elenchi formati e depositati presso gli organismi di composizione consensuale, pubblici e privati, di cui alla presente legge.
      2.  Agli elenchi dei conciliatori di cui al comma 1 possono accedere i docenti universitari in discipline economiche o giuridiche, i magistrati in quiescenza, nonché gli avvocati e i notai iscritti al rispettivo albo da almeno quindici anni.
      3.  I dottori commercialisti e i laureati in scienze economiche, nonché psicologiche e sociali, e comunque i soggetti non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono accedere agli elenchi dei conciliatori qualora in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso l'Autorità, in conformità con gli standard fissati dall'autorità stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
      4.  I regolamenti interni degli organismi di composizione consensuale devono prevedere, in modo dettagliato, le varie fasi della procedura, le modalità di nomina dei conciliatori, il tariffario e il codice deontologico.
      5.  Per i procedimenti più complessi o di maggior valore, i regolamenti di cui al comma 4 possono prevedere che le parti siano assistite da più avvocati e da consulenti esperti nella materia.